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Remake e diritto d'autore: di chi è il film se si modifica il soggetto?

Quanto è importante il soggetto quando si scrive un remake? 

Si può parlare di remake di un film senza che venga rielaborato anche il soggetto del film da cui è tratta l'opera derivata?

 

 

Il Tribunale di Roma ha risposto a questa domanda trovandosi a dover decidere in merito alla richiesta avanzata da un affermato regista, soggettista e sceneggiatore spagnolo, autore del soggetto e della sceneggiatura originali dell’opera cinematografica intitolata Familia, uscita nel 1996, di cui è stato anche regista.

 

Nel 2009 una produzione cinematografica italiana aveva stipulato con l’autore spagnolo un contratto di opzione avente ad oggetto la realizzazione di un film lungometraggio sulla base di una sceneggiatura direttamente derivata dal soggetto originale di Familia.

 

 

 

Sin qui nulla di strano.

 

È infatti una prassi consolidata nell'industria cinematografica concludere contratti di opzione che abbiano ad oggetto remake di film stranieri.

Tra l'altro, il contratto di opzione serve proprio, per definizione, a bloccare un progetto per concedere tempo alla produzione di reperire i fondi per sviluppare l'opera.

 

Ma per scrivere il remake di un film bisogna rielaborare anche il soggetto originale o solo la sceneggiatura?

 

Questa la contestazione dell'autore spagnolo che ha chiamato in causa la produzione italiana contestando, in punto di fatto, che gli autori italiani del soggetto avessero creato un nuovo soggetto contravvenendo agli accordi che consentivano la realizzazione della sola sceneggiatura derivata direttamente dal soggetto originario, e ceduto alla produzione i diritti di remake solo ai fini dell'elaborazione della sceneggiatura dell'opera originale Familia, con esclusione quindi del suo soggetto.

 

 

 

Il collegio chiamato a decidere sulla causa ci offre una lucida interpretazione delle clausole contrattuali che hanno regolato la cessione dei diritti di remake e dei principi che regolano i diritti di remake delle opere cinematografiche.

 

Come è noto, l’opera cinematografica viene protetta come opera composta creata col contributo dell’autore del soggetto, dell’autore della sceneggiatura, dell’autore della musica composta appositamente e del regista, che ne sono considerati coautori.

 

 

 

 

Il soggetto è l’opera letteraria, originale o derivata da una opera letteraria preesistente, che svolge l’argomento e l’intreccio narrativo destinato ad essere trasposto in forma cinematografica, nella quale

“Vengono sviluppati gli snodi narrativi, le ambientazioni di massima, le caratteristiche dei protagonisti, con sufficiente elaborazione e specificità (dovendo distinguersi dalla "sinossi", una mera idea-base o sunto, da sviluppare in un soggetto, non tutelabile secondo la L.A.)”

[Sentenza della Sezione Specializzata di Roma del 5/04/2011 n. 7918, est. Iofrida, in De Iure]

 

Il soggetto serve di base per la sceneggiatura, la quale riporta dettagliatamente e distintamente in quadri, sequenze e piani, gli ambienti, i personaggi, le situazioni e le azioni che saranno oggetto delle riprese, nonché i dialoghi.

 

Il collegio osserva in primo luogo che le domande di parte attrice si muovono, non senza contraddizioni, su piani distinti:

- la corretta attribuzione autoriale del soggetto dell’opera derivata;

- la liceità dell’attività di elaborazione e quindi dell’opera derivata.

 

 



La prima questione è se il nuovo film abbia il medesimo soggetto del precedente o un soggetto autonomo, ancorché rielaborato.

 

Un soggetto è comunque immanente a qualunque opera cinematografica che abbia una struttura narrativa, e in generale per l’esistenza dell’opera dell’ingegno non si richiede necessariamente che essa abbia avuto una estrinsecazione materiale.

 

In generale i diritti di remake si identificano con il diritto di trasporre ed elaborare proprio il soggetto dell’opera originaria, perché l’elemento cruciale dell’elaborazione è rappresentato dallo sviluppo dell’idea narrativa originale di base e che il contratto mostra di essersi posto in questa linea.

 

 



Per sua natura il diritto di remake si configura come diritto a rielaborare il film anteriore nella sua globalità di opera dell’ingegno autonoma e si deve convenire che l’ipotesi avanzata da parte attrice, che la cessione possa avere per oggetto il solo diritto di riscrivere una sceneggiatura fedele al soggetto originario, appare in evidente contrasto con la finalità perseguita dall’acquirente, che è quella di rielaborare l’opera anteriore traendone quegli elementi che reputa di maggiore interesse o valore o di maggiore richiamo per il pubblico, ma con la libertà di introdurre elementi narrativi e creativi del tutto nuovi ed originali.

 

In questo senso, ancora, si deve richiamare il dato contrattuale, che identifica l’oggetto della cessione nei diritti di remake sul film Familia, senza porre limite alcuno alla facoltà di rielaborazione.

 

La seconda questione riguarda l’attribuzione del soggetto e si deve risolvere sulla base della effettiva individuazione degli autori, e quindi valutando in concreto se la sceneggiatura del film remake identifichi una delle possibili trasposizioni nel mezzo cinematografico del soggetto del film precedente o sia basata su un soggetto diverso, sia pur frutto di una sua rielaborazione.

 

Le argomentazioni svolte sul punto da parte attrice sono imperniate sull’identificazione del soggetto nel nucleo essenziale narrativo, costituito dalla vicenda di un uomo solo e misantropo che decide di assoldare una compagnia di teatranti per vivere la ricorrenza di un evento importante della sua vita.

 

 

 

 

Le differenze fra i due film si riferirebbero ad aspetti di dettaglio della sceneggiatura.

 

Tali sarebbero la collocazione temporale, il Natale per Una Famiglia Perfetta e il compleanno del protagonista per Familia; l’ambientazione, un casale in Umbria in un caso, una casa di città in Spagna nell’altro.

 

L’attore non manca poi di rilevare alcune situazioni e dialoghi che si ripetono nell’uno e nell’altro film, così come la caratterizzazione di alcuni personaggi.

 

La convenuta obietta che il soggetto cinematografico è concetto assai più ampio e comporta uno sviluppo (più o meno ampio a seconda delle situazioni) dell’idea–base (personaggi / interazioni tra gli stessi / sviluppo della vicenda).

 

Richiama in particolare la soluzione narrativa finale totalmente nuova che fornisce, diversamente dal film spagnolo, la spiegazione delle ragioni per cui il protagonista ha messo in scena la pantomima della falsa famiglia, introducendo un elemento a sorpresa, una passata relazione sentimentale fra il protagonista e la attrice che ha chiamato ad interpretare il ruolo della moglie.

 

 



In generale si deve osservare che non si tratta di accertare il plagio dell’opera del film spagnolo e quindi non è determinante, nel senso voluto da parte attrice, la comunanza fra le due opere – si intende i due soggetti – di elementi di forma o di contenuto, che è ovviamente compatibile anche con la semplice rielaborazione; è determinante invece il rilievo che stabilisce che affinché l’opera successiva sia tutelabile come opera nuova ancorché derivata – e quindi suscettibile di avere un autore o autori diversi dalla precedente – è sufficiente che essa presenti aspetti di relativa novità o di rielaborazione delle forme rappresentative ed espressive dell’opera originaria.

 

Presa visione dei due film, si deve rilevare in primo luogo come gli elementi già indicati, l’ambientazione scenica e temporale e la conclusione, hanno comunque imposto una riscrittura complessiva del soggetto e hanno creato lo spunto per tutta una serie di situazioni totalmente nuove, come la tombola e la messa di Natale in paese, quest’ultima con una scena del tutto nuova di grande impatto emotivo, che rappresenta uno degli snodi della narrazione del film remake, e che del tutto nuove ovviamente sono le scene finali.

 

Le opere a confronto inoltre si differenziano per la caratterizzazione di alcuni personaggi, a partire dal protagonista, la cui misantropia nel film italiano assume aspetti di grottesca comicità, e per il differente registro narrativo, quasi realistico e intimistico nel film spagnolo, di più accentuata comicità, anche surreale, nel film italiano.

 

Si deve concludere che l’identità della sola idea-base, che per se stessa non sarebbe nemmeno tutelabile ai sensi del diritto di autore, e di alcune situazioni o dialoghi non basta a sminuire l’apporto creativo dei rielaboratori e ad affermare la titolarità del soggetto del film  in capo all'autore spagnolo.

 

Il soggetto del film Una Famiglia Perfetta si deve quindi considerare un'opera nuova ancorché derivata.

 

 

 

 

Come tale essa è autonomamente protetta in virtù del suo specifico carattere creativo, e i suoi autori e originari titolari dei diritti di utilizzazione sono i rielaboratori, come specificato dall’art. 7 comma 2 lda, mentre si deve escludere una situazione di comunione nel diritto di autore sull’opera derivata fra autore dell’opera originaria ed elaboratore, siccome contrastante con la espressa disciplina normativa.

 

Questa assicura la tutela dell’autore dell’opera originaria con uno strumento diverso dalla comunione, con la previsione secondo cui la protezione dell’opera derivata deve attuarsi “senza pregiudizio per la protezione dell’opera originaria” (art. 2 lda): in pratica l’utilizzazione dell’opera derivata può avvenire solo con il consenso dell’autore dell’opera originaria, attraverso un contratto col quale questi si assicura il controllo dell’utilizzazione della propria opera e la sua partecipazione al profitto derivante dallo sfruttamento dell’opera derivata. 

 

Alla luce di queste considerazioni il soggetto del film Una Famiglia Perfetta si deve attribuire in via esclusiva agli autori italiani e la rivendicazione del diritto morale di autore proposta dall'autore spagnolo si palesa infondata.    

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