#Stortod'autore
Ecco la raccolta delle 10 domande più interessanti a cui io e il mio collega (avvocato Donato di Pelino di Dandi Media specializzato in diritto dell'arte), abbiamo risposto nell'ultimo mese.
Una panoramica interessante per capire quali sono i dubbi irrisolti degli autori e dei piccoli produttori di opere audiovisive o, in generale, di opere creative.
1. La tutela di un testo tramite block chain, può valere anche per un film?
In linea di massima il sistema block chain è applicabile a qualsiasi cosa, il problema risiede nella sua eccessiva immaterialità.
Il block chain appare in grado di certificare con chiarezza i passaggi di un determinato bene senza violare la privacy di acquirenti e venditori, mediante l’utilizzo di una stringa numerica collegata al bene stesso.
Chi possiede la stringa può conoscere con esattezza tutti i trasferimenti che il bene subisce quindi sì, sarebbe applicabile anche a un film (se ne parla anche nel mercato dell’arte).
Al momento però, l’applicazione ideale del sistema blockchain (usato anche per le monete virtuali) è quello di creare un sistema che non preveda intermediari che gestiscano tali servizi (le banche nel caso delle monete virtuali) e questo è difficile nella realtà degli scambi commerciali, in cui esistono sempre dei soggetti che traggono un profitto.
2. Solitamente come avviene l’acquisizione dei diritti di un’opera per il cinema (nel caso si voglia acquisire un’opera letteraria)?
Si ricerca subito l’esclusività perpetua dei diritti o si cerca un’opzione in modo da ottenere i diritti per un lasso di tempo per richiederli in perpetuo una volta assicurata la produzione del film?
Di solito si sottoscrive un contratto di opzione a cui è subordinato un accordo di cessione, con cui una società di produzione cinematografica si riserva il diritto, esercitando l’opzione nei confronti dell’autore o del titolare dei diritti entro un certo termine, di trasformare l’opera letteraria in una serie o in un film, facendosi cedere i relativi diritti di sfruttamento economico.
3. Come funziona generalmente la prezzistica?
È legata al singolo caso? E se sì, ci sono dei casi esempio?
Direi che l’aspetto economico è a discrezione delle parti e dipende dal caso singolo, dalle dimensioni del progetto, della società di produzione coinvolta, etc.
4. In quali casi può convenire un diritto non-esclusivo di un’opera?
Conviene in ogni caso l’autore si riservi di poter cedere i diritti dell’opera a vari soggetti e di non vincolarsi solamente con un soggetto particolare.
Qualora un autore si interfacci con una grande produzione, una grande etichetta discografica o simili che intendono avere un’esclusiva questo può essere vincolante ma allo stesso tempo è anche una garanzia di aver affidato l’opera ad un mercato importante.
Dipende da ciò che l’autore si riserva di fare.
5. In che contesto convengono le creative commons?
Con Creative Commons si ha la possibilità per l’utilizzatore di interfacciarsi direttamente con l’autore, senza soggetti intermediari.
Così facendo l’autore sceglie che tipo di licenza concedere relativamente al suo lavoro e non è soggetto a costi.
Le licenze CC però allargano di fatto le possibilità di sfruttamento dell’opera e anche il rischio della violazione del diritto d’autore, non prevedendo un registro delle opere protette.
6. Nel caso volessi creare un media che le persone modificano a loro volta, in che modo posso rivendicarne il diritto di proprietà (per esempio nel caso di un web performance)?
Domanda interessante che tocca aspetti legati anche all’arte contemporanea.
Ci sono diverse forme di tutela a seconda del tipo di performance. Si potrebbe registrare la performance in questione come “format” presso SIAE presso la sezione DOR (Drammi e Opere Radiotelevisive), oppure come sito internet (che può corrispondere anche a un marchio registrato dal punto di vista della tutela che offre il diritto industriale).
Alcuni artisti visivi del minimalismo americano (Sol Lewitt ad esempio) concepirono dei certificati che permettevano a chi ne veniva in possesso di riprodurre l’opera dell’artista seguendo le sue istruzioni.
In quel caso l’opera era realizzata da altri ma a nome dell’ artista , quindi originale. In quel caso l’opera coincideva con il certificato stesso.
Altri artisti contemporanei che utilizzano la performance - come Marina Abramovic - formalizzano queste “esibizioni” magari trasferendole su supporti video muniti di documentazione che viene depositata presso enti istituzionali.
7. Che punti vanno trattati nelle liberatorie per il diritto d’immagine di un attore?
L’elemento principale è quello inerente allo sfruttamento commerciale dell’immagine del soggetto che fornisce la liberatoria.
Occorre specificare in che termini avviene lo sfruttamento e se l’immagine del soggetto verrà accostato a determinati brand o aziende commerciali.
La ratio è sempre quella di non ledere l’immagine della persona o accostarla a circostanze lontane dalla sua persona o che ledano i suoi principi e valori.
8. Nel caso io volessi vendere i diritti economici di un mio film ad un distributore VOD o AVOD, in che modo posso ottenere un riscontro economico?
In base al numero di visualizzazioni? O in base al numero di download?
Mi viene in mente l’esempio di YouTube (che è un AVOD) in cui chi carica video non cede diritti ma chiede a YouTube di diventare partner e monetizzare i propri contenuti grazie agli sponsor e alle visualizzazioni dei video.
A seguito della richiesta YouTube, dopo aver verificato e accettato, inserirà materiale pubblicitario nei video e liquiderà una percentuale allo user.
Gli utenti più celebri, i grandi youtuber, solitamente si appoggiano a società esterne che fanno da intermediari e che si impegnano a promuovere il materiale video o dare possibilità di utilizzare musiche o contenuti particolari in cambio di percentuali.
9. Nel caso in cui volessi assumere uno sceneggiatore, quali sono i punti fondamentali da toccare nel contratto?
E che tipo di contratto conviene fare?
Esistono due tipi di contratti che possono essere utilizzati anche nello stesso modello: il contratto di commissione e di cessione.
Con il primo lo sceneggiatore si impegna a fornire la propria prestazione professionale per la redazione della sceneggiatura che gli viene commissionata da una produzione relativamente ad un determinato progetto cinematografico.
Con il secondo l’autore (lo sceneggiatore) cede tutti i diritti di sfruttamento economico del suo elaborato alla produzione.
I punti essenziali sono: il termine indicativo entro cui la sceneggiatura o il soggetto dovranno essere ultimati (si parla appunto di contratti cd. a step), la retribuzione dello sceneggiatore e quando questa sarà liquidata (si può pagare un anticipo e poi il saldo alla consegna dell’elaborato ad esempio), la specifica dei diritti ceduti (ad esempio diffusione, traduzione, messa in commercio, merchandising etc.)
10. E nel caso della troupe (sia tecnica che creativa)?
Quali sono i punti principali da trattare nel contratto? È meglio specificare subito il ruolo in cui si comparirà nei credits?
Le posizioni dei membri della troupe saranno regolati da contratti a parte che determineranno l’entità delle loro prestazioni all’interno del progetto, i loro impegni e la remunerazione.
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