#Stortod'autore
Con sentenza emessa sulla base di un reclamo, il Tribunale di Roma ha dato ragione alla produzione dell'opera teatrale Febbre da Cavallo e agli eredi del produttore del film, confermando che sono proprio loro i titolari dei diritti di sfruttamento economico sul film omonimo, compresi quelli di adattamento teatrale.
Il collegio ha confermato e condiviso l'affermazione secondo la quale l'adattamento teatrale di Febbre da Cavallo costituisce rielaborazione del soggetto e della sceneggiatura come elaborati dell'opera filmica e non del film, diversamente dal remake e dal sequel che, restando nell'ambito del genere cinematografico, costituiscono rielaborazione dell'opera cinematografica.
L'opera cinematografica è un'opera composta ma unitaria risultante da tutti i diversi apporti artistici realizzati per conto del produttore cinematografico i quali, invece, non contano e non hanno nessun potere come autori nell'adattamento teatrale.
Cosi si spiega anche il motivo per cui si attribuiscono tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera cinematografica al produttore.
La ratio risiede nella valorizzazione del ruolo di organizzatore e finanziatore dell'opera, assolto dal produttore in funzione della più efficiente disciplina dei diritti relativi ad opere che risultano dal contributo di più persone e il principio di indipendenza dei diritti esclusivi di utilizzazione delle opere.
Il diritto di trasposizione teatrale di un film è un diritto che spetta all'autore dell'opera e, in generale, si parla del diritto di elaborazione e modificazione dell'opera.
Qualsiasi modificazione o trasformazione di un’opera - nel senso di apportare dei cambiamenti che, pur lasciando inalterato il senso originale, ne cambino la struttura o la forma - deve essere autorizzata dall’autore dell’opera.
È questo il contenuto del diritto di elaborazione (art. 18 L.d.A.), che ha ad oggetto, in particolare, le traduzioni, le trasformazioni dell’opera in un’altra forma letteraria o artistica, le modificazioni e aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni e i compendi.
L’opera che risulta dall’elaborazione o dalla modifica dell’opera originaria è detta opera derivata ed è oggetto di tutela da parte del diritto d’autore se ha essa stessa carattere creativo (art. 4 L.d.A.), senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria.