#Stortod'autore
Chi è il produttore cinematografico?
È produttore cinematografico "Chi ha organizzato la produzione dell’opera (cinematografica). Al produttore spetta l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica della stessa ex art. 45 L. n. 633/41" (Legge diritto d'autore).
Nell’industria cinematografica si distingue tra produttore finanziatore, che apporta alla produzione di un film le risorse finanziarie, e produttore realizzatore o esecutivo, che sviluppa il progetto cinematografico e ne cura direttamente la realizzazione.
Il produttore esecutivo è quella figura nell’industria dell’intrattenimento che si occupa della contabilità del progetto, assicurandosi della sua completa realizzazione.
Egli supervisiona l’intero progetto e fa in modo che tutte le direttive vengano seguite.
Nel corso del tempo, il titolo di produttore esecutivo è andato riferendosi a una più ampia gamma di ruoli all’interno di settori differenti, come cinema, televisione, musica o videogiochi: da quelli responsabili per la creazione del prodotto all’organizzazione di finanziamento fino a rivestire una figura onorifica (molto raramente) senza effettive funzioni di organizzazione.
Solitamente il produttore esecutivo si occupa anche della contrattualistica relativa all’opera cinematografica.
[Harvey Weinstein, famigerato produttore cinematografico statunitense]
Gli accordi tra produttore finanziatore e produttore esecutivo sono generalmente regolati da un contratto.
L’accordo può prevedere una co-produzione o un’associazione delle parti nella produzione di un film.
Può anche prevedere un mero appalto con l’affidamento, al produttore esecutivo, della realizzazione dell’opera completa.
Le sempre crescenti risorse finanziarie generalmente richieste per la realizzazione di un lungometraggio, hanno contribuito allo sviluppo degli accordi di coproduzione.
In particolare, la necessità di assicurare all’opera cinematografica anche una diffusione su mercati esteri è la ragione principale degli accordi di co-produzione internazionale, favoriti dalle convenzioni internazionali stipulate dall’Italia con numerosi paesi esteri, nonché dall’apposita Convenzione Europea sulla coproduzione cinematografica del 1992, ratificata in Italia nel 1996.
Generalmente le convenzioni internazionali sono fondate sul principio di reciprocità e prevedono, normalmente, la ripartizione tra i coproduttori di una serie di attività necessarie a realizzare il film, o anche una ripartizione degli elementi tecnico/artistici del film proporzionata alle rispettive quote di titolarità dell’opera.
In alcuni casi l’apporto di un coproduttore minoritario può anche essere esclusivamente finanziario.
3 commenti
Teo Youssoufian
5 anni fa
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Claudia Roggero
5 anni fa
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Claudia Roggero
5 anni fa
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