#Stortod'autore
L'estate è il momento migliore per girare un film. Magari ti è capitato di prendere parte a qualche produzione questo agosto? Allora ti metto subito in guardia perché, quando lavori in produzione, devi sapere quali accordi sono consentiti e quali invece no.
Se non l'hai ancora fatto inizia col berti un bel caffè: stiamo per parlare di codice civile e di legge sul diritto d'autore... a volte non è facile rimanere svegli!
L’associazione in partecipazione è un accordo molto usato nella produzione cinematografica.
Ma quali sono gli elementi essenziali di questo accordo?
Partiamo, per prima cosa dal codice civile che, all’articolo 2549, ci spiega una serie di aspetti riguardo l’associazione in partecipazione.
"Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto."
Molti utilizzano questo contratto per realizzare un film e rendere partecipi i soggetti che prendono parte all'opera, degli introiti del lungometraggio.
Perciò questo tipo di accordo non è visto di buon occhio perché molti produttori, invece di pagare un corrispettivo a chi partecipa alla realizzazione del film, promettono o si impegnano a spartirne gli utili in cambio di prestazioni lavorative.
Per questo motivo la legge è ben chiara nel disciplinare che nel caso
"in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro."
Quindi, con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Le parti contrattuali sono due:
1. da una parte c’è l’associante, che gestisce in via esclusiva l’impresa o l’affare e risponde ai terzi delle obbligazioni assunte;
2. dall’altra l’associato che non può gestire l’impresa o l’affare ma ha l’obbligo di conferire l’apporto in denaro o servizi, ha diritto al controllo sull’attività dell’associante, ha diritto al rendiconto, subisce il rischio di perdite (nel limite massimo di quello che ha dato).
L’associato è il soggetto che corrisponde l’apporto e riceve gli utili prodotti dall’associazione.
Tale figura è caratterizzata da una partecipazione predeterminata al rischio d’impresa limitata all’apporto e dalla mancanza di poteri di gestione nell’impresa o nell’affare.
Chiunque può rivestire la posizione contrattuale di associato anche un esercente arti e professioni.
Gli elementi essenziali di questa tipologia contrattuale sono che:
1. l’associante deve svolgere un’attività economica a scopo di lucro;
2. venga attribuita una partecipazione agli utili dall’associante all’associato;
3. l’apporto prestato dall’associato all’associante venga inserito in modo dettagliato nel contratto.
L’apporto dell’associato deve essere determinato o determinabile pena la nullità del contratto.
Alle parti è lasciata ampia disponibilità in merito alla determinazione del suo contenuto e alle modalità di corresponsione e di restituzione.
Deve rivestire carattere di strumentalità.
L’apporto può consistere:
1. in una somma di denaro: è l’ipotesi tipica del contratto di associazione in partecipazione e si configura come un finanziamento. Se i risultati dell’impresa o dell’affare sono negativi, l’associato rischia di perdere totalmente la restituzione dell’apporto salvo la sussistenza di responsabilità per danni;
2. in un bene mobile o immobile in proprietà o in godimento. Se l’apporto riguarda un bene immobile che si trasferisce all’associante in proprietà o su cui si costituisce un diritto reale di usufrutto è necessaria la forma scritta del contratto dove si prevede anche il modo di restituzione dell’apporto.Se l’apporto riguarda il godimento del bene il contratto deve prevedere la restituzione del bene stesso alla cessazione del contratto;
3. in un’opera lavorativa: l’apporto di lavoro consiste nell’obbligazione dell’associato di prestare la propria opera a favore dell’associante in forma autonoma e con una limitata partecipazione al rischio dell’impresa dell’associante.
La durata del contratto non è essenziale ma è consigliabile comunque inserirla.
Sotto il profilo civilistico la forma scritta non è richiesta mentre sotto il profilo fiscale deve rivestire la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.
È facoltà delle parti prevedere che modifiche e/o integrazioni al contratto debbano rivestire una forma particolare.
Spero di averti dato almeno un'idea di come funziona questo accordo.
Ricordati che se qualcuno mai ti chiedessse di lavorare in un film in cambio di un profitto non bene precisato, partecipando agli utili delladistribuzione, dovrai comunque farti corrispondere una somma di denaro per la tua prestazione di lavoro e poi magari si potrà parlare di partecipare a qualche utile che si ricaverà dall'opera.